Borse lavoro

La Borsa lavoro è uno strumento in uso ai servizi sociali nella presa in carico di soggetti a rischio di esclusione sociale. Si configura come una misura di integrazione sociale che si svolge nell’ambito di un percorso individuale di accompagnamento, ovvero di sostegno psicosociale di persone svantaggiate.

La Borsa Lavoro è finalizzata all’inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro, né costituire vincolo di assunzione. Si configura, altresì, come misura alternativa alla assistenza economica in forma di erogazione monetaria e si rivolge, comunque, a persone con residua capacità lavorativa. In particolare è una misura dedicata a persone in età lavorativa definiti “svantaggiati” o molto “svantaggiati” ai sensi della normativa comunitaria vigente. Per “lavoratore svantaggiato” si intende chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

  1. non avere un impegno regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. aver superato i 50 anni di età;
  5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Per “lavoratore molto svantaggiato” si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

  1. lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
  2.  o lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui dal numero 2) al numero 7) delle definizione di “lavoratore svantaggiato”.

La Borsa Lavoro  può essere attuata presso cooperative sociali, aziende private, associazioni ed Enti Pubblici operanti sul territorio del comune e/o Ambito Sociale ed individuati quali “soggetti ospitanti”. Può avere una durata massima di 6 mesi nell’arco di un anno. La Borsa Lavoro viene attuata sulla base di un progetto personalizzato che deve indicare gli obiettivi assistenziali, le attività lavorative assegnate al soggetto in relazione alle sue condizione  socio-familiare e psicologica e alle sue competenze ed abilità professionali, il soggetto ospitante, la durata, i risultati attesi, nonché i tempi e le modalità di verifica del progetto. A fronte della attività lavorative svolte, il Comune o l’Ambito Sociale riconosce al borsista un sussidio economico mensile di importo massimo stabilito dal Piano Sociale Regionale vigente, comprensivo della copertura assicurativa contro gli infortuni e della responsabilità civile verso terzi, per un impegno lavorativo non superiore alle 20 ore settimanali.

Tra il Comune o l’Ambito Sociale, il borsista  e il soggetto ospitante viene stipulato un Patto Sociale ad oggetto gli impegni delle parti nell’attuazione del progetto.

La gestione dell’intervento è assicurata dal servizio sociale professionale che si avvale di altre figure professionali quali gli psicologi, pedagogisti, Operatori di strada, Animatori socio-educativi, Mediatori culturali.

Si accede liberamente tramite il Segretariato Sociale del Comune o dell’Ambito Sociale di residenza del richiedente o tramite la Porta Unica d’Accesso (PUA).